La Relazione illustrativa
Le motivazioni, le radici costituzionali e i modelli internazionali alla base della proposta di legge.
Di seguito la Relazione illustrativa che accompagna la nuova versione della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta”, elaborata e promossa dalla Campagna “Un’altra difesa è possibile”.
Il presente disegno di legge reca disposizioni per l’istituzione del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e per la definizione degli strumenti organizzativi e finanziari necessari al suo funzionamento. L’iniziativa si inserisce nel solco delle precedenti elaborazioni legislative e, in particolare, dell’iniziativa popolare presentata nel 2015, della quale intende preservare l’impianto e le finalità originarie, aggiornandole al mutato contesto istituzionale, normativo e internazionale.
Le radici storiche: dall’obiezione di coscienza alla difesa civile
Nel medesimo periodo in cui veniva redatta e promulgata la Costituzione della Repubblica Italiana, sancendo il ripudio della guerra quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, si affermava anche un’istanza individuale di disconoscimento dello strumento militare, portatrice di un significativo valore politico e sociale. Tale istanza trovò espressione nel gesto di Pietro Pinna, che, in qualità di primo «obiettore di coscienza» nel nostro Paese, rifiutò l’impiego delle armi, pur in un contesto in cui tale scelta non aveva ancora definizione normativa né riconoscimento giuridico. In una riflessione successiva, risalente al 1968, Pinna evidenziò come la lotta contro la violenza, pur proclamata da molti come lotta per il bene e la verità, si traducesse in una contraddizione interna, manifestando una sostanziale incoerenza tra i valori dichiarati e le modalità concrete di azione.
L’esperienza personale di Pinna, culminata in una reclusione di tre anni presso le carceri militari e accompagnata da un iniziale giudizio di pazzia, fu determinante nell’avviare nel dibattito pubblico nazionale un confronto culturale e politico sui temi dell’obiezione di coscienza, del servizio civile e dei mezzi alternativi alla violenza. Coerentemente, Aldo Capitini riconobbe in Pinna la rappresentazione di una nuova consapevolezza, destinata a tradursi in un impegno politico strutturato.
Capitini propose alcune linee di azione: un’associazione di resistenti alla guerra; l’istituzione di un servizio civile di pari sacrificio rispetto a quello militare, per offrire ai giovani una reale possibilità di scelta; e la creazione di un Ministero o Commissariato per la resistenza alla guerra, incaricato di formare i cittadini fin dall’infanzia alla non collaborazione nonviolenta nei confronti di un eventuale invasore.
Tale impostazione afferma la possibilità concreta di ostacolare un’aggressione senza ricorrere alla violenza, mediante una mobilitazione attiva e diffusa di massa. La proposta è altresì volta a rappresentare un esempio nazionale ed internazionale, in particolare per l’Europa e per altre comunità internazionali, che si trovano a confrontarsi con la sfida di definire modelli di sicurezza e civiltà non più fondati sull’esclusivo possesso e impiego delle armi.
Il fondamento costituzionale
La proposta muove dal presupposto, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che il dovere di difesa della Patria, sancito dall’art. 52 Cost., possa essere adempiuto anche attraverso strumenti di natura civile, idonei a prevenire i conflitti, a proteggere la popolazione e a rafforzare la coesione sociale. In tale prospettiva, gli artt. 2 e 11 Cost. – che affermano, rispettivamente, i doveri inderogabili di solidarietà e il ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali – concorrono a delineare un concetto di difesa più ampio, volto alla tutela della persona, delle comunità e delle istituzioni democratiche.
Questa prospettiva non è frutto di elaborazioni astratte, ma si radica profondamente nella storia e nelle scelte dei padri costituenti. Gli eletti all’Assemblea costituente conoscevano intimamente la realtà della guerra e le sue devastanti conseguenze. Non a caso, decisero di adottare non solo il «rifiuto» ma il «ripudio» della guerra, espresso chiaramente all’articolo 11 Cost., e di qualificare il dovere di difesa della Patria, sancito dall’articolo 52, come «sacro». Il termine «ripudio», con la sua radice etimologica affine a «ripugnare», esprime la ripulsa e la vergogna nei confronti della guerra, non soltanto quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma anche quale mezzo inadeguato e moralmente riprovevole per la risoluzione delle controversie internazionali.
I Costituenti distinsero con cura, nel primo comma dell’articolo 52, il «sacro dovere» della difesa della Patria, attribuito a tutti i cittadini, dal secondo comma, che disciplina l’obbligo militare, oggi superato in quanto non più obbligatorio. La difesa continua, pertanto, a essere compito «sacro», a cui tutti devono contribuire senza distinzioni, in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost. Non solo quindi con il tradizionale ruolo degli «obbligati» abili e arruolati, né esclusivamente con quello dei volontari «combattenti», ma anche attraverso forme civili di impegno, come sancito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 164 del 1985, ha riconosciuto l’esistenza di modalità «civili» di difesa della Patria.
La necessità di una struttura stabile
L’esperienza maturata negli ultimi anni nel campo del servizio civile, della protezione civile, della cooperazione internazionale e delle politiche di prevenzione dei conflitti evidenzia la necessità di dotare l’ordinamento di una struttura stabile e coordinata, capace di valorizzare e integrare tali esperienze in un quadro unitario di programmazione. L’attuale assetto normativo presenta, infatti, elementi di frammentarietà che si traducono in difficoltà operative, discontinuità di risorse e mancanza di una visione sistemica, in contrasto con il principio di efficienza della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.
Il quadro europeo e internazionale
L’azione normativa proposta si inserisce in un quadro di riferimento sovranazionale ed europeo che conferisce ulteriore rilevanza e legittimità all’ampliamento del concetto di difesa oltre la dimensione tradizionale militare. I principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 1, 2, 6 e 47), nonché dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia come la CEDU, impongono un approccio integrato alla sicurezza, basato sulla prevenzione dei conflitti, la tutela dei diritti umani e la promozione della pace.
L’Unione Europea ha più volte sottolineato l’importanza di strumenti civili di gestione delle crisi, di cooperazione internazionale e di protezione civile, come evidenziato nel Trattato sull’Unione Europea (artt. 21 e 42). Analogamente, il Consiglio d’Europa orienta gli Stati membri verso modelli di sicurezza che privilegino la partecipazione della società civile e la tutela dei diritti fondamentali, mentre la Carta delle Nazioni Unite (artt. 1 e 2) rafforza l’impegno degli Stati nel ripudio della guerra e nella risoluzione pacifica delle controversie.
I modelli internazionali di riferimento
Sul piano comparato, numerosi ordinamenti internazionali hanno da tempo riconosciuto e strutturato forme di difesa civile basate su principi non armati e nonviolenti, integrandole nelle proprie politiche di sicurezza nazionale.
Esempi virtuosi nel mondo
Lo “Swedish Civil Contingencies Agency” (MSB): agenzia nazionale per la protezione civile, la gestione delle crisi e la resilienza sociale, coordinata con le forze armate ma con funzione chiaramente civile e preventiva.
Un sistema di difesa civile non armata che affianca la struttura militare con un ampio coinvolgimento della popolazione e un’articolata rete di protezione civile, riconosciuto per la sua efficacia nel garantire coesione sociale e capacità di risposta.
Realtà come “Nonviolent Peaceforce” e “Peace Brigades International” mostrano come la società civile possa avere un ruolo attivo nella prevenzione dei conflitti e nella tutela dei diritti umani, con metodi non armati in contesti di crisi e post-conflitto.
L’inclusione di tali esempi si giustifica non solo per la loro valenza pratica, ma anche per la loro coerenza con i principi costituzionali di tutela della persona e di ripudio della guerra, offrendo un quadro di riferimento utile per la definizione di un sistema integrato e innovativo di difesa civile.
L’illustrazione degli articoli
La legge si compone di cinque articoli.
Con l’articolo 1 si riconosce la difesa civile, non armata e nonviolenta quale componente del sistema nazionale di difesa e sicurezza della Repubblica e si istituisce il Dipartimento competente, chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche pubbliche nel settore, avvalendosi dei Corpi civili di pace e di un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo. Il Dipartimento opera in raccordo con la protezione civile, i vigili del fuoco e il Servizio civile universale, con il supporto di un Consiglio nazionale consultivo.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano il profilo finanziario. Viene istituito il Fondo nazionale per la difesa civile, destinato a finanziare le attività del Dipartimento con stabilità e prevedibilità. La dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio e può essere integrata dalla facoltà dei contribuenti di destinare una quota pari al sei per mille dell’IRPEF – senza maggiori oneri per il contribuente. Sono previste garanzie di trasparenza, separazione tra spese di funzionamento e interventi, e una relazione annuale al Parlamento.
L’articolo 4 reca le disposizioni sulla copertura finanziaria, ricondotta alla programmazione ordinaria della finanza pubblica. L’obiettivo non è sostituire la difesa militare, bensì affiancarla e integrarla, offrendo allo Stato ulteriori strumenti per affrontare minacce e rischi che sempre più richiedono risposte civili, partecipate e orientate alla protezione dei diritti fondamentali. L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore.