La proposta di legge

Di seguito il testo ufficiale della proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta” promossa dalla nostra campagna “Un’altra difesa è possibile”.

Testo PDL “Un’altra difesa è possibile” – file PDF

Il testo della Legge di Iniziativa Popolare è poi stato ripreso nella Proposta di Legge di iniziativa parlamentare C. 3484 incardinata per la discussione alla Camera dei Deputati.

Nel giugno del 2020 il testo è stato inoltre messo a disposizione di Senato e Camera dei Deputati attraverso lo strumento della Petizione costituzionale (articolo 50) inoltrata dalle sei Reti promotrici della nostra Campagna.


 cassazione

Art. 1

(Difesa civile non armata e nonviolenta)

1 – In ottemperanza al principio costituzionale del ripudio della guerra, di cui all’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed al fine di favorire l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’articolo 2 della Costituzione, e l’adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all’articolo 52 della Costituzione, viene riconosciuta a livello istituzionale una forma di difesa alternativa a quella militare denominata “Difesa civile, non armata e nonviolenta”, quale strumento di difesa che non comporti l’uso delle armi ed alternativo a quello militare.

2 – Ai fini di cui al comma precedente, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta”, dal quale dipendono:

  1. i Corpi Civili di Pace, la cui sperimentazione è inserita nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l’istituzione di un contingente da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale
  2. l’Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo, da istituirsi con apposita Legge successiva

3 – Per i fini di cui all’Articolo 1 Comma 1 della presente legge, il “Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta” deve prevedere forme di interazione e collaborazione con:

  1. il Dipartimento della Protezione Civile come organo di riferimento del Servizio Nazionale di Protezione Civile regolato dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni
  2. il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile incardinato presso il Ministero dell’Interno;
  3. il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale regolato dal DPCM 21 giugno 2012

in particolare con l’istituzione di un “Consiglio Nazionale della difesa civile, non armata e nonviolenta” fra i suddetti Dipartimenti con compiti paritetici di indirizzo e di confronto da normare con successivo Regolamento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero degli Interni.

4 – Il “Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta” ha i seguenti compiti:

  1. difendere la Costituzione, affermando i diritti civili e sociali in essa enunciati, la Repubblica e l’indipendenza e la libertà delle istituzioni democratiche del Paese;
  2. predisporre piani per la difesa civile non armata e nonviolenta, coordinarne la loro attuazione, e curare ricerche e sperimentazioni, nonché forme di attuazione della difesa civile non armata, ivi compresa la necessaria formazione e l’educazione della popolazione;
  3. svolgere attività di ricerca per la pace, il disarmo, per la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa e la giusta e duratura risoluzione dei conflitti, e predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con quella civile nonviolenta, provvedere alla formazione del personale appartenente alle sue strutture;
  4. favorire la prevenzione dei conflitti armati, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l’educazione alla pace nel mondo, il dialogo inter-religioso ed in particolare nelle aree a rischio di conflitto, in conflitto o post-conflitto;
  5. organizzare e dirigere le strutture della Difesa civile non armata e nonviolenta e pianificare e coordinare l’impiego dei mezzi e del personale ad essa assegnati;
  6. contrastare le situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e difendere l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni cagionati dalle calamità naturali.

5 – Le attività, l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di cui al comma 2, e delle sue articolazioni, sono disciplinati con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

 

Art. 2

(Fondo nazionale per la Difesa civile non armata e nonviolenta)

1 – Per il funzionamento del Dipartimento di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante costituzione presso la Presidenza del Consiglio, nell’ambito del relativo Programma della Missione “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio”, di un apposito Fondo denominato “Fondo nazionale per la Difesa civile non armata e nonviolenta”, con una dotazione annua iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, di cui non oltre il 10% per le spese di funzionamento, ed alimentato, per gli anni successivi, anche dalle risorse derivanti dalla disposizione di cui al successivo articolo 3.

2 – Al fine di sostenere per l’anno in corso l’onere finanziario derivante dalla precedente disposizione le spese sostenute dal Ministero della Difesa relative all’acquisto di nuovi sistemi d’arma sono ridotte in misura tale da assicurare risparmi pari ad almeno 100 milioni di euro.

3 – Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento del “Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta”, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 3

(Scelta di destinazione del sei per mille dell’IRPEF)

1 – A decorrere dall’anno d’imposta 2015 è riconosciuta al contribuente la facoltà di destinare una quota pari al sei per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta e liquidata dall’amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione annuale, all’incremento della copertura delle spese di funzionamento del Dipartimento per la Difesa civile non armata e nonviolenta ed al finanziamento delle attività dei Corpi Civili di Pace e dell’Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e b) della presente legge. A tal fine, per la destinazione delle relative somme è necessario che il contribuente, con opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, scelga di sostenere le spese per la Difesa civile non armata e nonviolenta

2 – Il ministro dell’Economia e delle finanze è delegato a stabilire, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio, in sede di dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’opzione fiscale di cui al comma 1, anche prevedendo a tal fine le dovute modifiche alla modulistica.

3 – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’economia e delle finanze presentano annualmente al Parlamento una dettagliata relazione sull’entità e sulle modalità di utilizzazione delle risorse rivenienti dalle opzioni fiscali di cui al precedente comma 1, e sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1 – A decorrere dall’anno d’imposta 2015 l’ammontare delle risorse disposte ai sensi dell’articolo 3 è compensato da corrispondenti risparmi derivanti dai meccanismi di revisione e di razionalizzazione della spesa pubblica di cui alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” del bilancio statale secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché dai risparmi derivanti dalla dismissione di caserme e presidi di pertinenza del demanio militare.

2 – Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Lascia un commento